Organizzazione di Volontariato
Rete Genitori Rainbow
Art. 1 – COSTITUZIONE
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato “Rete Genitori Rainbow ODV”, più avanti chiamata per brevità OdV, ai sensi del decreto legislativo 117 del 2 agosto 2017 e successive modifiche, Codice del Terzo Settore, in seguito indicato per brevità come CTS, e della legge regionale Toscana n. 28 del 26 aprile 1993. L’Organizzazione assume nella propria denominazione l’acronimo ODV o la locuzione Organizzazione Di Volontariato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 32 del CTS.
2. L’OdV Rete Genitori Rainbow, in seguito chiamata per brevità ODV, ha sede nel comune di Firenze e potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. La sede legale potrà essere trasferita all’interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo, non comportando in ogni caso modifica statutaria. Resta in ogni caso l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 – FINALITA’
1. L’OdV è un Ente del Terzo Settore che non ha finalità di lucro e opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità e uguaglianza nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e in accordo con le disposizioni di legge vigenti in materia ed opera a favore dei propri associati o di terzi.
2. L’OdV non è un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
3. L’OdV persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale a supporto dei genitori LGBTQIA+ (lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex, asessuali e altri, di seguito per brevità indicato come LGBTQIA+), in particolare con figli e figlie da relazioni eterosessuali, e alle figure (figli/e, partner, ecc.) a loro collegate da vincoli di parentela o relazione, per il sostegno alla persona, alla dignità nonché per la promozione e difesa dei loro diritti.
L’OdV si propone inoltre di contrastare ogni forma di discriminazione verso il mondo LGBTQIA+.
4. Per perseguire gli scopi sopraindicati, e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’OdV si propone di:
a) Promuovere, realizzare, gestire iniziative, strutture, servizi volti a migliorare le condizioni di vita dei genitori LGBTQIA+, loro figli/e, parenti, compagni/e e a soddisfare bisogni ed esigenze loro specifiche;
b) Progettazione, promozione, realizzazione e partecipazione ad iniziative politiche, sociali, culturali, di spettacolo e di intrattenimento sulle tematiche relative ai genitori LGBTQIA+ e delle loro famiglie e congiunti, e della loro identità e dignità, come singoli e come comunità, e operare per il superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, anche attraverso il ricorso in giudizio;
c) Instaurare rapporti di confronto e collaborazione con gli organismi istituzionali di livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
d) Sviluppare i rapporti con le altre realtà LGBTQIA+ italiane, europee ed internazionali su progetti e temi sui quali la OdV deciderà di lavorare;
e) Prendere parte alle attività sia a livello locale che a livello nazionale per la difesa e promozione dei diritti del mondo LGBTQIA+ e la lotta contro le discriminazioni;
f) Svolgere tutte quelle attività affini o connesse a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
g) Svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali, anche commerciali, previste dalla legislazione vigente, rispettando in ogni caso i limiti stabiliti dal CTS e successive modificazioni.
Art. 3 – SOCI E SOCIE
1. Possono far parte dell’OdV, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono essere ammessi come soci e socie (di seguito per brevità indicati esclusivamente con la locuzione soci) sia le persone fisiche maggiori di età, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, presentata anche in forma elettronica, al Presidente dell’OdV sulla quale decide il Consiglio Direttivo motivando la sua decisione. Nel caso di persone giuridiche la domanda dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale del soggetto che richiede l’adesione.
I soci possono essere :
● Soci Ordinari. Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’OdV prestando anche una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
● Soci Onorari. Sono soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’OdV e alle quali l’OdV deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, orientamento sessuale o identità di genere, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’OdV.
3. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’OdV.
Tutti i Soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le regole stabilite dal regolamento interno e quindi eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta andrà formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 5 di questo articolo 3. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. La qualifica di socio si perde per:
● decesso;
● mancato pagamento della quota sociale, secondo quanto stabilito dal regolamento dell’OdVm, che determina automaticamente la perdita della qualifica di socio;
● dimissioni;
● espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’OdV e comunque in ogni altro caso in cui il socio non rispetti la Carta Etica e gli obiettivi dell’OdV e svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’OdV.
6. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
7. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
8. Gli aderenti dell’OdV prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.
9. L’OdV, sempre nel rispetto delle disposizioni dei CTS, può assumere – tra i non soci – lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. Ad ogni modo, le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con l’OdV avranno un rapporto di lavoro.
10. Al volontario si applica la normativa vigente in materia di compensi, rimborsi, assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 4 – ORGANI SOCIALI
1. Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’OdV:
– Assemblea generale degli iscritti;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente
– Co-Presidente
– l’Organo di Controllo
– il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – ASSEMBLEA
1. L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
2. La convocazione avviene tramite avviso scritto inviato per posta ordinaria o per mail contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, con un preavviso di almeno venti giorni.
3. L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Co-Presidente. Nel caso di assenza di Presidente e Co-Presidente l’assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
4. L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.
5. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della OdV il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e, restando validi i quorum costitutivi, saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
6. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano versato la quota sociale almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea e che non siano soggetti a provvedimenti di sospensione. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
7. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammesso un massimo di due deleghe per ciascun socio.
8. L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
– nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
– approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
– approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
– redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
– deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile.
9. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria.
10. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea, è formato da 3 a 7 membri (Presidente, Co-presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) e si riunisce secondo esigenza. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio ed i membri non potranno essere comunque eletti per più di due mandati consecutivi. Al momento dell’elezione il Consiglio Direttivo deciderà al suo interno la ripartizione delle cariche. Il Co-Presidente riveste il ruolo di Vice Presidente. La rappresentanza legale rimarrà in ogni caso in capo al Presidente.
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
– eseguire le delibere dell’assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
– predisporre il rendiconto annuale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
– deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’OdV o ad essa affidati;
– assumere il personale;
– nominare il Segretario;
– nominare il Tesoriere;
– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
Art. 7 – PRESIDENTE E CO-PRESIDENTE
1. Compiti principali del Presidente sono:
– rappresentare l’OdV di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
– convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
– deliberare spese in nome e per conto dell’OdV al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
– deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’OdV
In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione di Presidente le relative funzioni di Presidente dell’OdV sono svolte dal Co-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.
3. Il Presidente e Co-Presidente rappresentano pienamente l’OdV con piena autorevolezza.
Art. 8 – ORGANO DI CONTROLLO
1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il loro incarico dura per tutto il mandato del Consiglio Direttivo ed è rinnovabile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all’articolo 30 del CTS e successive modificazioni.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
Art. 9 – SEGRETARIO
1. Il segretario, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo;
– è a capo del personale;
– cura il coordinamento e l’organizzazione dell’attività dell’OdV.
Art. 10 – TESORIERE
1. Il tesoriere, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti:
– predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
– provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Comitato esecutivo.
Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. L’Assemblea generale dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero minimo di 3 membri e 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’OdV. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
La durata in carica del Collegio è fissata in 3 anni. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso della durata del medesimo, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All’atto dell’accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 – 2399 cod. civ.
2. Il Collegio dei Probiviri è competente a:
● esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l’OdV, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
● esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell’attività dell’OdV, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
● decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell’associato, previa audizione in contraddittorio dell’interessato, può comminare a quest’ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di socio fino ad un numero determinato di mesi, la decadenza dalla qualità di socio per i motivi previsti dallo statuto o dai regolamenti interni dell’OdV ed infine l’estromissione dall’OdV per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all’OdV stessa;
● decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell’OdV;
● decidere sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’OdV.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine previsto dallo statuto per controversie inerenti l’organizzazione di volontariato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza assoluta e sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all’autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.
Art. 12 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
1. Le entrate della OdV sono costituite da:
– contributi dei soci;
– contributi di privati;
– contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni o lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e successive modifiche.
2. Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
– beni mobili e immobili;
– donazioni, lasciti o successioni.
3. L’esercizio sociale della OdV ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso, predisposti ai sensi del CTS. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere messi a disposizione dei soci almeno tre giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci stessi possano prenderne visione.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al punto g) art. 2 nella relazione al bilancio.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo le disposizioni del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
4. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della OdV, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
Art. 13 – LIBRI SOCIALI
1. l’OdV si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. I libri sociali potranno essere conservati presso la sede dell’OdV ovvero presso il domicilio del Presidente.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Gli eventuali volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
Art. 14 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ODV
1. La durata dell’OdV è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare del CTS. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Art. 15 – STATUTO
1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 aderenti; le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza sopra indicata.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 16 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
1. L’OdV si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Una volta iscritta, l’OdV indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Art. 17 – NORME RESIDUALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del terzo settore, volontariato ed altre norme del codice civile.