Precedente Matrimonio Eterosessuale e Unione Civile: Istruzioni Per l’Uso

24 Marzo 2022

Nella nostra precedente guida abbiamo visto come sia possibile affrontare con serenità la separazione in coppia eterosessuale con figli, senza la paura che il proprio orientamento sessuale o identità di genere influiscano nella valutazione del Giudice circa l’affidamento e i tempi di permanenza con i figli stessi.

Nella guida di oggi, invece, affronteremo alcuni aspetti che ci si ritrova ad affrontare nell’uscire da un matrimonio eterosessuale proiettandosi dapprima in una relazione omosessuale e, magari poi anche in un’unione civile.

Per prima cosa, anche se può sembrare scontato, è importante sottolineare che per potersi unire civilmente non è sufficiente essere separati legalmente ma serve anche che sia intervenuta sentenza di divorzio trascritta nei registri dello Stato civile.

Fino a che non interviene il divorzio, infatti, anche se separati legalmente da anni marito e moglie rimangono formalmente coniugi, con tutto quello che ne consegue per legge, anche in termini di diritto successorio (e dunque di diritto a quota di riserva o “legittima” dell’eredità).

Ad eccezione dei diritti connessi alla genitorialità, l’unione civile estende al partner unito civilmente tutti i diritti che spettano al coniuge, compresi quelli connessi al diritto di abitazione nella casa familiare, alla pensione di reversibilità e al TFR, nel caso in cui il partner unito civilmente muoia.

Ma cosa succede, per esempio, in termini di TFR e pensione di reversibilità nel caso in cui il partner unito civilmente (che era stato sposato ed ha divorziato) muore?

E’ l’unito civilmente ad acquistare da solo/a tutti questi diritti, o ne partecipa anche l’ex coniuge divorziato/a?

Tutto dipende dalla presenza o meno della corresponsione di un assegno di divorzio mensile all’ex coniuge.

Vi sono in particolare 3 ipotesi:

  1. che non sia mai stato corrisposto un assegno di divorzio all’ex coniuge (o che ne abbia perso il diritto essendosi, ad esempio, sposato, oppure a seguito della revisione delle condizioni di divorzio);
  2. che sia stato corrisposto un assegno di divorzio in un’unica soluzione (cosiddetto “una tantum”);
  3. che al momento della morte venisse corrisposto un assegno divorzile mensile.

Nei primi due casi l’ex coniuge non può vantare diritti o pretese su TFR o pensione di reversibilità, che quindi andranno al partner unito civilmente superstite.

Nell’ultimo caso, invece, l’ex coniuge parteciperà a TFR e pensione di reversibilità in proporzione agli anni di matrimonio vissuti (con dei correttivi che comunque nel corso degli anni la Giurisprudenza di merito ha definito).

Nelle prossime guide affronteremo temi altrettanto importanti quali l’adozione del figlio del partner in unione omosessuale e lo scioglimento dell’unione civile.

In coda va ricordato che l’assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti e l’assegno di divorzio all’ex coniuge sono due corresponsioni ben diverse, e la prima non incide sui diritti di cui abbiamo appena parlato. Inoltre va ricordato che, se sono modificate le condizioni degli ex coniugi, o se comunque vi è un accordo, è sempre possibile rivedere le condizioni di divorzio, e (ad esempio) trasformare un assegno divorzile mensile in un assegno una tantum (che non può successivamente più essere rivisto).

Certamente per farlo nel migliore dei modi è importante affidarsi a legali che non solo non abbiano pregiudizi ma che siano anche specificatamente esperti in queste tematiche.

Avv. Michele Giarratano
IG: @2kids2dads
michele.giarratano@gmail.com

La presente guida apparirà successivamente anche sul sito www.michelegiarratano.it e – in una diversa formulazione – anche sul sito Gaypost.it

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