I passi legali della separazione

6 Febbraio 2011

SENZA PAURA IN TRIBUNALE

di Saveria Ricci Avvocato

“Non voglio perdere i miei figli!”.

Era questa la risposta che ci davano molte persone che, timidamente, si concedevano frequentazioni sporadiche in ritrovi gay e lesbiche. Precedeva una lunga e accorata narrazione di quotidiane sofferenze  intrappolate in matrimoni apparentemente perfetti. La risposta era per la nostra domanda “Ma perche’ non ti separi? Se stai cosi’ male….”.

La paura di perdere i figli non era ingiustificata: certe sentenze emesse in giudizi di separazione e divorzio erano piu’ pesanti di quelle dei processi penali e non erano previste condizionali, attenuanti o amnistie. Le pene erano scontate per intero,  da genitori e figli.

Se una moglie o un marito denunciava l’omosessualita’ del proprio coniuge aveva buone probabilita’ di ottenere la separazione per colpa e l’affidamento esclusivo dei figli,  facendone dichiarare la loro assoluta inidoneita’ a svolgere il loro ruolo di genitori.

Negli ultimi anni, se il  Parlamento ci ha relegato come l’unico stato occidentale a tradizione democratica che non riconosca le unioni gay, un coraggioso vento di modernita’ e civilta’ ha fatto volare via dai tribunali pagine di ingiustizia e crudelta’.

Primo da ricordare, il Tribunale di Napoli che sin dal 2006 spiegava che “La contrarietà all’interesse del minore non può certo ritenersi insita nella identità omosessuale del genitore, così come non può esserlo nelle “opzioni politiche, culturali, religiose, che pure sono di per sé irrilevanti ai fini dell’affidamento”, poiché “l’omosessualità, infatti, e beninteso, è una condizione personale, e non certo una patologia, così come le condotte – relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico, rispetto a quelle eterosessuali” .

Nel giugno 2007, la Corte d’Appello di Brescia aggiunge a chiare lettere che una relazione extraconiugale di natura omosessuale “non può essere considerata intrinsecamente grave e tale da far ritenere presunta la lesione del diritto all’integrità personale dell’altro coniuge”

E ancora vanno ricordate le parole con cui il Tribunale di Bologna, nel 2008, ha disposto l’affidamento condiviso di una bambina ad entrambi i genitori, uno dei quali, il padre, dopo anni di matrimonio aveva compreso e coraggiosamente affrontato la propria reale identità sessuale
: “Il semplice fatto che uno dei genitori sia omosessuale non giustifica – e non consente di motivare – la scelta restrittiva dell’affidamento esclusivo”..
Altre e di ben altro tenore sono, tuttavia, le valutazioni che il giudice è chiamato a compiere onde, eventualmente, derogare alla regola generale sancita dall’art. 155 c.c. e disporre l’affidamento monogenitoriale della prole.”

Particolarmente apprezzabile e’ poi la sensibilita’ mostrata dalla pronuncia del Tribunale di Firenze  nel 2009 che non ha esitato a recepire le risultanze di una accurata e coraggiosa CTU: la relazione tecnica, in piena liberta’ da pregiudizi e  attingendo a prestigiose ricerche scientifiche, chiariva come l’omosessualita’ del genitore non danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, dando piena cittadinanza alla definizione dell’omosessualita’ come “variabile naturale del comportamento umano”, fatta propria dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ dal lontano 17 maggio 1990. Precisa anche che Non vi sono controindicazioni a rivelare l’omosessualità paterna alla prole, rivelazione che, da parte della coppia genitoriale, è ritenuta da entrambi necessaria. La letteratura in merito conferma la necessità di informare i figli prima possibile .”

La strada e’ ancora lunga e piena di difficolta’, una parte della paura sicuramente resta ed e’ ragionevole: la separazione non e’ mai una vicenda semplice.

Tuttavia, con questi giudici le aule di tribunali diventano luoghi di confronto per persone di pari dignita’: l’augurio per chi vi entra e’ “Coraggio e consapevolezza dei vostri diritti!”

Avv. Saveria Ricci

 

 

 

 

Rete Lenford avvocatura peri i diritti LGBT

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