Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 22 aprile 2024: cosa cambia per le unioni civili quando una delle due persone compie un percorso giudiziale di affermazione di genere

17 Febbraio 2026

Scritto per Rete Genitori Rainbow da: Gianmarco Negri – Avvocato

La Corte costituzionale è intervenuta su un tema molto concreto: che cosa accade all’unione civile
quando uno dei due contraenti ottiene una sentenza con la quale viene riconosciuto il genere
elettivo?
Il caso nasce da un giudizio pendente avanti al Tribunale di Torino, che si è trovato di fronte a una
richiesta particolare. Le parti avevano dichiarato, in udienza, di voler mantenere continuità di tutela
aggiungendo che, una volta divenuta per effetto della sentenza una coppia eterosessuale, avrebbe
voluto celebrare il matrimonio. La normativa vigente, però, prevede che il procedimento di
affermazione di genere determini lo scioglimento automatico dell’unione civile. Da qui la
questione: è costituzionalmente tollerabile che, nel tempo necessario a celebrare il matrimonio, la
coppia resti senza tutele, cioè senza il riconoscimento giuridico del legame?
1) Il problema: lo “scioglimento automatico” e il rischio di un vuoto di tutela
La legge sulle unioni civili (l. n. 76/2016, art. 1, comma 26) stabilisce che la sentenza, con la quale
uno dei contraenti conclude il percorso giudiziale di affermazione di genere, determini lo
scioglimento automatico dell’unione civile. Questo automatismo crea un effetto pratico importante
se la coppia, divenuta a questo punto eterosessuale, intende sposarsi, deve comunque seguire le
forme previste per il matrimonio con tempi e adempimenti propri. Nel frattempo, però, l’unione
civile risulta sciolta e ciò comporta la perdita, anche temporanea, del quadro di diritti e doveri
connessi allo status di parte di un’unione civile.
La Corte ha qualificato questo passaggio come un vuoto di tutela potenzialmente gravissimo, perché
può incidere su protezioni che nella vita reale sono di primaria rilevanza (assistenza reciproca,
diritti connessi allo status) e perché nel frattempo potrebbero accadere eventi irreversibili (malattia,
decesso) tali da impedire o rendere impossibile la ricostituzione del vincolo in forma matrimoniale.
2) La decisione della Corte: sì alla continuità di tutela, ma con uno strumento “proporzionato”
La Corte afferma due principi molto netti:
il percorso di identità sessuale è espressione del diritto inviolabile all’identità personale;
quando la coppia manifesta la volontà di non perdere tutela nel passaggio da unione civile a
matrimonio, esiste un diritto inviolabile a non subire una soluzione di continuità nella protezione
giuridica del legame.
Per questa ragione, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge
n. 76/2016 nella parte in cui non consente al giudice di sospendere gli effetti dello scioglimento.
Attenzione: la Corte non trasforma l’unione civile in matrimonio automaticamente. Scelto il
rimedio, infatti, lo applica sottolineando le differenze tra i due istituti.
3) Il rimedio concreto: sospensione degli effetti dello scioglimento fino al matrimonio (max
180 giorni)
Se entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, personalmente e congiuntamente, la persona
che chiede la rettificazione e l’altra parte dell’unione civile dichiarano al giudice di voler contrarre
matrimonio in caso di accoglimento della domanda, allora il giudice, con la sentenza che accoglie la
rettificazione, deve disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento automatico
dell’unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre 180 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
Il termine di 180 giorni non è scelto a caso: la Corte lo collega al sistema civilistico, richiamando il
termine di efficacia delle pubblicazioni matrimoniali, adattandolo alla peculiarità del caso: qui la
decorrenza è dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

In sintesi: la rettifica viene pronunciata, ma l’effetto “automatico” dello scioglimento dell’unione
civile resta sospeso per consentire alla coppia di celebrare il matrimonio senza perdere protezione
nel frattempo.
4) Un secondo intervento: obbligo di annotazione per l’Ufficiale di stato civile
La Corte dichiara incostituzionale anche una norma dell’ordinamento dello stato civile: l’art. 70-
octies, comma 5, d.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui non prevedeva che l’ufficiale dello stato
civile annotasse la sospensione.
Tradotto: se il giudice dispone la sospensione, l’Ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione
della sentenza, deve annotare che gli effetti dello scioglimento dell’unione civile sono sospesi fino
al matrimonio e comunque entro il limite dei 180 giorni.
Questo punto è decisivo perché evita che la tutela resti solo “sulla carta”. L’annotazione, infatti,
rende opponibile e conoscibile lo stato del vincolo nel periodo transitorio.
5) Che cosa la Corte NON ha riconosciuto: nessuna conversione automatica in matrimonio
Il Tribunale di Torino aveva anche chiesto, in sostanza, un meccanismo “speculare” a quello
esistente per i coniugi. La legge già prevede che, se un matrimonio diventa omosessuale per rettifica
di sesso di un coniuge, le parti possano ottenere la conversione in unione civile senza soluzione di
continuità. Al contrario “Le parti dell’unione civile (..) si troverebbero prive di protezione nel lasso
temporale, di durata imponderabile e che prescinde dalla loro volontà, intercorrente tra il
passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica di sesso e la celebrazione del
matrimonio, con una discontinuità nella tutela, destinata ad integrare una ingiustificata disparità di
trattamento di situazioni analoghe (art. 3 Cost.) ed una limitazione della libertà fondamentale
dell’individuo (art. 2 Cost.), con violazione dei doveri di solidarietà propri dell’unione civile come
«gruppo sociale strutturato e legalmente riconosciuto». Si determinerebbe, inoltre, una lesione del
diritto alla vita privata e familiare, tutelato dalla giurisprudenza convenzionale (art. 117, primo
comma, Cost., e, quali parametri interposti, artt. 8 e 14 CEDU), in danno della coppia omoaffettiva
nelle more della transizione verso il matrimonio, non venendo preservato il fulcro dei diritti
acquisiti e dei rapporti goduti nella vigenza del regime dell’unione civile, quale formazione
legalmente riconosciuta e tutelata”.
La Corte, però, esclude che si possa imporre la speculare conversione automatica dell’unione civile
in matrimonio. La motivazione è giuridicamente centrale, matrimonio e unione civile non sono
istituti sovrapponibili e hanno copertura costituzionale diversa essendo il primo, riconducibile
all’art. 29 Cost. e la seconda alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali
l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità. Proprio per preservare tali differenze, la Corte
sceglie un rimedio di continuità, la sospensione, senza creare un’automatica trasformazione in
matrimonio. Di conseguenza, le questioni che chiedevano di aggiungere alle norme processuali (art.
31, comma 4-bis, d.lgs. 150/2011) un meccanismo di conversione in matrimonio sono dichiarate
non fondate. Per ottenere quel risultato sarebbe necessario estendere, per via giudiziale, una
disciplina che il legislatore ha previsto solo per l’ipotesi diversa, ovvero quella del matrimonio, e la
Corte non lo ritiene costituzionalmente imposto.
6) Impatto pratico: cosa devono sapere le persone unite civilmente
Questa sentenza offre una tutela molto concreta, ma richiede attenzione su alcuni passaggi:

  1. La volontà di sposarsi va dichiarata in giudizio pertanto dev’essere resa
    personalmente e congiuntamente, davanti al giudice di fonte al quale si svolge il procedimento di
    affermazione di genere, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni.
  2. Se il riconoscimento di genere viene accolto, il giudice potrà (e dovrà, nei
    presupposti indicati) disporre la sospensione degli effetti dello scioglimento.
  3. La sospensione dura fino al matrimonio ma non oltre 180 giorni dal passaggio in
    giudicato della sentenza.
  4. L’Ufficiale di stato civile deve annotare la sospensione quando riceve la
    comunicazione della sentenza.
    7) Il senso della decisione: proteggere identità e relazioni senza cancellare il vissuto
    Il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte è questo, la rettificazione anagrafica è parte essenziale
    del diritto all’identità personale e, la realizzazione di quel diritto, non può comportare, per chi vive
    una relazione già riconosciuta e con una chiara volontà di continuità, un azzeramento temporaneo
    delle tutele e un sacrificio integrale del vissuto di coppia.
    La Corte non introduce un nuovo modello familiare per via giudiziale, ma impedisce che
    l’ordinamento crei un vuoto di tutela costituzionalmente intollerabile.
    Conclusioni
    La decisione della Corte Costituzionale scongiura una discontinuità di tutela, incompatibile con i
    diritti inviolabili dell’essere umano, ma lascia intatta una questione più ampia ovvero la persistente
    separazione tra matrimonio e unione civile come istituti distinti, pur a fronte di relazioni che
    condividono la stessa natura affettiva, solidaristica e progettuale.
    In un ordinamento che riconosce il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
    coppia, appare sempre più difficile giustificare differenze strutturali così profonde tra due istituti
    destinati a regolare ciò che, nella sostanza, è la medesima realtà ovvero l’unione tra due persone che
    scelgono di amarsi e di assumere reciproci diritti e doveri.

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